L'art. 5 del d. lgs. 31/2001 dispone che per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, come i condomini ed il titolare della gestione dell'edificio o della struttura, devono assicurare che i valori di parametro fissati dalla legge, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
Il dettato normativo pare suggerire quanto segue:
In buona sostanza, l'amministratore ha la responsabilità di garantire che i requisiti di potabilità dell'acqua non vengano alterati per cause imputabili all'impianto idrico del condominio.